L’uso del carroponte è subordinato ad una formazione che specifica le operazioni corrette per l’uso di questo mezzo di sollevamento finalizzato ad abilitare gli operatori con un Patentino Carroponte.
Con il termine”patentino” si fa riferimento ad un attestati di formazione che viene emesso e rilasciato all’operatore dopo aver frequentato e superato i test di apprendimento finali.
Il D.lgs 81/08 classifica il carroponte come attrezzatura che necessità di conoscenza e responsabilità particolari per l’uso in completa sicurezza, quindi gli operatori che manovrano questi apparecchi di sollevamento hanno l’obbligo di essere formati in particolare riferimento al art. 71 comma 7, lettera a del D.lgs 81/08:
“Qualora le attrezzature richiedano per il loro impiego conoscenze o responsabilità particolari in relazione ai loro rischi specifici, il datore di lavoro prende le misure necessarie affinchè:
a) l’uso dell’attrezzatura di lavoro sia riservato solo ai lavoratori allo scopo incaricati che abbiano ricevuto una informazione, formazione ed addestramento adeguati.”
Quindi si fa riferimento a tutte le figure che intendono utilizzare il carroponte. (dipendenti, lavoratori autonomi, datori di lavoro).